Sonntag, 5. Oktober 2025

 Codice penale: Rifiuto di atti di ufficio. Omissione


Art. 328 codice penale: Rifiuto di atti di ufficio. Omissione

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CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio (1) (2) che, per ragioni di giustizia (3) o di sicurezza pubblica (4), o di ordine pubblico (5) o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo (6), è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032 (7).


Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (8) (9).


Commento

Pubblico ufficiale: [v. 357]; Incaricato di pubblico servizio: [v. 358].


Rifiuto: diniego a compiere un atto dovuto ed espressamente richiesto [v. nota (2)].


Indebitamente: significa che il rifiuto non è autorizzato dalla legge o dalla P.A.


Atto d’ufficio: è quello che rientra nella competenza funzionale del soggetto attivo, che è obbligato a compierlo.


Ragioni di giustizia: risponde a (—) l’atto adottato per rendere possibile o agevolare l’attività del giudice o della polizia giudiziaria ovvero per concretizzare la cogenza di una norma.


Ragioni di pubblica sicurezza o di ordine pubblico: risponde a (—) l’atto che tende al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, alla tutela della proprietà etc.


Ragioni di igiene e di sanità: risponde a (—) l’atto che mira a tutelare l’igiene e la sanità pubblica.


Ritardo: si verifica quando l’atto venga adottato oltre il termine previsto e sempre che lo stesso non possa, comunque, produrre gli effetti cui è destinato.


(1) Art. così sostituito ex l. 26-4-1990, n. 86 (art. 16).


(2) Il c. 1 disciplina l’ipotesi del rifiuto di atti qualificati (tali sono, appunto, definiti gli atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene, o sanità).


La giurisprudenza ritiene, opportunamente, che per rifiuto non possa intendersi esclusivamente quello espresso: soprattutto in considerazione della circostanza che spesso in diritto amministrativo il rifiuto può estrinsecarsi anche mediante il mero silenzio, per rifiuto deve intendersi non soltanto l’espresso diniego dell’atto richiesto, ma anche la sua mancata adozione nel termine previsto nonché, in mancanza di termine finale, la sua adozione in tempo non più utile.


In tal senso, si è affermato in giurisprudenza che il rifiuto di un atto d’ufficio si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, in modo tale che l’inerzia del pubblico ufficiale assuma, per l’appunto, la valenza del consapevole rifiuto dell’atto medesimo (Cass. 8-2-2010, n. 4995).


(3) Per atto di ufficio che per ragione di giustizia deve essere compiuto senza ritardo si intende qualunque ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la tempestiva attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l’attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. La ragione di giustizia si esaurisce con l’emanazione del provvedimento di uno degli organi citati, non estendendosi agli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in esecuzione del provvedimento dato per ragione di giustizia (Cass. 15-4-2010, n. 14599).


(4) Vi rientrano, ad esempio, gli ordini di scioglimento delle manifestazioni vietate, la sospensione e la revoca della patente di guida.


(5) Ad esempio, gli ordini di non circolare su determinate strade.


(6) Parte della dottrina ritiene che occorra distinguere tra termine perentorio e termine ordinatorio: nella prima ipotesi si ha vera e propria omissione, nella seconda si avrebbe mero ritardo, in quanto l’atto può essere ancora compiuto e può esplicare i suoi effetti tipici.


La Cassazione ha precisato che il rifiuto penalmente rilevante ai sensi del primo comma della disposizione in esame è quello concernente un atto «indifferibile», per tale intendendosi quello il cui mancato compimento è potenzialmente produttivo di pregiudizio (Cass. 7-9- 2005, n. 33018).


L’indifferibilità deve essere accertata in base all’esigenza di garantire il perseguimento dello scopo cui l’atto è preordinato ed agli effetti al medesimo concretamente ricollegabili, con la conseguenza che l’assenza di termini di legge espliciti o la previsione di termini meramente ordinatori non esclude il dovere di compiere l’atto in un ristretto margine temporale quando ciò sia necessario per evitare un sostanziale aumento del rischio per gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice (Cass. 6-12-2012, n. 47531).


(7) Sul reato di omissione di atti cfr. art. 70, l. 4-5-1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori).


(8) Il comma 2 fa riferimento sia ad atti qualificati, che possono essere ritardati sia ad atti non qualificati, ossia ad atti che non sono motivati da ragioni di giustizia, di ordine pubblico etc. e che non rientrano, perciò, nell’elencazione di cui al c. 1. In questo caso la condotta punita è l’omissione cioè il mancato compimento dell’atto dovuto.


Perché l’omissione venga punita è necessario che vi sia una richiesta in forma scritta da parte di chi vi ha interesse; che siano decorsi trenta giorni; che il p.u. non abbia risposto neanche per esporre le ragioni del ritardo. Il dovere di risposta del pubblico ufficiale presuppone, peraltro, che sia stato avviato un procedimento amministrativo, rimanendo al di fuori della tutela penale quelle richieste che, per mero capriccio o irragionevole puntigliosità, sollecitano alla P. A. un’attività che la stessa ritenga ragionevolmente superflua e non doverosa (in tal senso, Cass. 4-1-2012, n. 79).


(9) Costituiscono, per la giurisprudenza, ipotesi di reato di cui all’art. 328 c.p. il rifiuto, da parte del sindaco, di rilasciare copia di deliberazioni consiliari al consigliere comunale che ne faccia richiesta; l’inadempienza dolosa del consulente tecnico agli atti richiesti; il caso del medico addetto al servizio di guardia medica che, sebbene sollecitato a un intervento urgente di visita domiciliare, non intervenga, o la faccia con notevole ritardo, pur presentando la richiesta di soccorso inequivoci connotati di gravità.

Giurisprudenza annotata

Rifiuto d'atti d'ufficio

Si configura il delitto di rifiuto di atti d'ufficio anche in assenza di un danno prodotto dall'indebito comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Si tratta, infatti, di un reato di pericolo, per la cui realizzazione non è richiesto necessariamente il rifiuto di un atto urgente richiesto od ordinato da altri, bensì è sufficiente la reiezione di un atto dovuto senza ritardo quando le circostanze sostanziali ne richiedano il compimento (fattispecie relativa al rifiuto opposto da due infermieri professionali, in servizio nel reparto psichiatria, di prestare assistenza ad una paziente con disturbi mentali - che lamentava forti emicranie e capogiri, a causa dei quali era anche caduta riportando lesioni all'arcata sopraccigliare - nonché di allertare il medico di turno per vagliarne eventuali patologie).

Cassazione penale sez. VI 11 novembre 2014 n. 49537


Deve essere riconosciuta la responsabilità ex art. 328 c.p. per il sanitario che si rifiuta di ricoverare il paziente con diagnosi di politrauma da incidente stradale proveniente da altro ospedale per essere sottoposto a tac e che accusi gravi ed improvvisi dolori addominali, trattandosi di una situazione con possibili conseguenze negative per la salute del paziente, cui non può opporsi alcun comportamento dilatorio, né un rifiuto avanzato sulla base del generico e formalistico richiamo a disposizioni regolamentari o a protocolli operativi secondo cui l'Ospedale che per primo prende in carico il paziente deve seguirlo per tutta la durata della degenza e deve coordinare tutti gli accertamenti del caso.

Cassazione penale sez. VI 30 settembre 2014 n. 45844


In tema di omissione di atti di ufficio, per atto di ufficio che per ragione di giustizia deve essere compiuto senza ritardo si intende qualunque ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la tempestiva attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. La ragione di giustizio si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di uno degli organi citati, non estendendosi agli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente od adottare in esecuzione del provvedimento dato per ragione di giustizia.

Tribunale Roma sez. VIII 10 giugno 2014 n. 7246


In tema di omissione di atti d'ufficio, la norma di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen., prevede che lo richiesta del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, deve riflettere un interesse personale e diretto alla emanazione di un atto o di un provvedimento identificabile in una posizione giuridica soggettiva di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con esclusione di qualsiasi situazione che attenga ad interessi di mero fatto. La richiesta scritta del privato assume la natura e la funzione tipica della formale diffida ad adempiere, dovendo lo stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono. Ne consegue che il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto, o senza che il mancato compimento sia stato giustificato.

Tribunale Roma sez. VIII 10 giugno 2014 n. 7246


Deve essere riconosciuta la responsabilità ex art. 328 c.p. del medico anestesista, incaricato di prestare la dovuta assistenza all'intervento chirurgico svolto su di un bambino, che si era allontanato subito dopo l'esecuzione dell'intervento chirurgico, senza attendere il regolare risveglio del paziente, senza accertarsi delle sue condizioni, senza lasciar detto dove andava e dove poteva essere rintracciato, lasciando il bimbo alla sola vigilanza delle infermiere, nei fatti quindi rifiutando un atto del suo ufficio che doveva essere compiuto senza ritardo per ragioni di sanità, rendendosi irreperibile ed irraggiungibile per oltre quaranta minuti, pur nella consapevolezza di avere lasciato senza la doverosa e cogente assistenza un paziente appena operato, oltre quaranta minuti durante i quali -a seguito dell'insorgere di serie complicanze respiratorie nel paziente- era stato insistentemente e reiteratamente cercato dai medici e dal centralino dell'ospedale.

Cassazione penale sez. VI 03 giugno 2014 n. 38354


Il reato di cui all'art. 328 c.p. si configura allorquando il pubblico ufficiale rifiuti indebitamente un atto specifico urgente. Tuttavia il compimento di un altro atto, se sorretto da idonea giustificazione, contraddice la necessità dell'omissione dell'atto specificatamente richiesto. Il rifiuto è indebito e, dunque consapevole e sorretto da dolo, se la condotta di diniego sia del tutto ingiustificata.

Cassazione penale sez. VI 09 aprile 2014 n. 51149


In tema di rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta scritta di cui all'art. 328, comma 2, c.p., assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono. Ne consegue che il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto, o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha escluso il reato in presenza di mere richieste al Consiglio dell'ordine degli avvocati di revoca della sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense, prive di formali diffide ad adempiere rivolte al pubblico ufficiale). Dichiara inammissibile, G.i.p. Trib. Udine, 12/03/2012

Cassazione penale sez. VI 15 gennaio 2014 n. 2331


In tema di omissione di atti di ufficio, l'ordinanza di sospensione dei lavori, che deve essere emessa dal p.u. nel caso di lottizzazione abusiva, non rientra tra gli atti da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia, la cui mancata adozione integra il reato di cui all'art. 328 comma 1 c.p., trattandosi di provvedimento cautelare amministrativo emanato per ragioni diverse da quelle inerenti all'attività giurisdizionale o all'attività di indagine o di attuazione del diritto obiettivo facente capo al giudice, al p.m. o alla polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato il non luogo a procedere anche per l'accusa di abuso di ufficio, potendo la condotta omissiva del p.u., procurare un indebito vantaggio a coloro ai quali avrebbe dovuto essere destinata l'ordinanza di sospensione). (Annulla in parte con rinvio, Gip Trib. Campobasso, 09/04/2013 )

Cassazione penale sez. III 13 dicembre 2013 n. 5688


Il delitto di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328 comma 2 c.p., integra un delitto plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della p.a., anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione o dal ritardo dell'atto amministrativo dovuto, con la conseguenza che pure quest'ultimo assume la posizione di persona offesa dal reato ed è pertanto legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. (Annulla senza rinvio, G.i.p. Trib. Napoli, 06/02/2013)

Cassazione penale sez. VI 27 novembre 2013 n. 9730


La condotta di rifiuto prevista dall'art. 328 c.p. si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell'atto, in modo tale che l'inerzia del pubblico ufficiale assuma la valenza di un rifiuto dell'atto medesimo.

Cassazione penale sez. VI 06 giugno 2013 n. 33235


Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della p.a., anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto; per tali ragioni, il soggetto privato assume la posizione di persona offesa dal reato. La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che l'imputato non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; tale discrezionalità tecnica, valutabile dal giudice, non deve tuttavia trasmodare in arbitrio, quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

Cassazione penale sez. VI 05 aprile 2013 n. 19759


Articolo 333 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 09/08/2025]

Denuncia da parte di privati


Dispositivo dell'art. 333 Codice di procedura penale

Fonti → Codice di procedura penale → LIBRO QUINTO - Indagini preliminari e udienza preliminare → Titolo II - Notizia di reato

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria [364, 709 c.p.](1).

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta [100] dal denunciante o da un suo procuratore speciale(2).

3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240(3).

Art. precedenteArt. successivo

Note

(1) A differenza dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, rispetto ai quali vige sempre l'obbligo di denunciare i reati di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (art. 331), i privati sono sottoposti a tale obbligo solo in casi eccezionali, al di fuori dei quali si tratta di una mera facoltà.

(2) La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall'autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata o proposta. L'attestazione può essere apposta in calce alla copia dell'atto.

(3) Si tratta di quelle denunce che è impossibile attribuire a un soggetto determinato e che, pur non avendo rilevanza processuale, sono annotate in registro detto modello 46.

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Ratio Legis

Il legislatore ha considerato che non sempre le notizie di reato possono risultare autoprodotte dagli organi inquirenti, potendo invece essere ricevute da questi, in alcune occasioni, secondo le modalità previste dalla legge e per questo definite "notizie di reato qualificate".

Consulenza

Spiegazione dell'art. 333 Codice di procedura penale

I privati che abbiano avuto in qualsiasi modo una notizia di reato sono obbligati a presentare denuncia all'autorità competente solamente nei casi tassativi ed eccezionali previsti dalla legge.


Il privato è tenuto alla denuncia quando è venuto a conoscenza del fatto che il denaro o le cose ricevute provengono da delitto (art. 709 c.p.– Omessa denuncia di cose provenienti da delitto). In sintesi, in questo caso, l’avviso all’Autorità deve essere dato, senza indugio, dopo che il privato sia venuto a conoscenza della sicura provenienza illecita dei beni.


Inoltre, sussiste un altro preciso obbligo di denuncia da parte di privati allorquando abbiano avuto notizia che all’interno della propria abitazione si trovano delle materie esplodenti (art. 679 679 c.p.).


Nondimeno, il privato cittadino ha una specifico obbligo di denuncia allorquando ha percepito la notizia della commissione del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (Legge 15 marzo n. 82 del 1991).


Negli altri casi la denuncia è una mera facoltà per i privati, e lo stesso vale anche per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che abbiano notizia di un reato al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni.


Assai importante è la disposizione di cui al comma 3, secondo cui delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo che nei casi di cui all'art. 240, ovvero quando la denuncia stessa costituisca corpo del reato o provengono comunque dal reato.



Anonima è la denuncia che sia impossibile attribuire ad un soggetto determinato. Va considerata anonima anche la denuncia recante una sottoscrizione illeggibile o recante un nome di fantasia, mentre non potrebbe considerarsi invece anonima una denuncia da cui si possa comunque desumere la provenienza (ad es. amministratore delegato della società Alfa).


Importante sottolineare che la denuncia anonima può comunque essere utilizzata per l'attività pre-investigativa ai sensi dell'art. 330.

 Tesi di laurea

Consulenza

Massime relative all'art. 333 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 9041/2018

Ai fini della valutazione dei gravi indizi di reato in sede di autorizzazione delle intercettazioni, è utilizzabile la segnalazione proveniente dal "whistleblower", in quanto l'identità del denunciate è nota, pur essendo coperta da riserbo al fine di tutelare il pubblico dipendente che segnali condotte illecite, sicchè non si incorre nel divieto di utilizzazione delle fonti anonime previsto dall'art.333, comma 3, cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in base all'art. 54-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato dalla l. 30 novembre 2017, n. 279, nell'ambito del processo penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto ai sensi dell'art.329 cod.proc.pen.).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9041 del 27 febbraio 2018)

Cass. pen. n. 2623/2004

L'atto di querela, munito di sottoscrizione autenticata, può essere depositata materialmente da un incaricato anche se non munito di procura speciale, in quanto per il conferimento dell'incarico non sono previste forme particolari, potendo essere affidato anche oralmente.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2623 del 26 gennaio 2004)

Cass. pen. n. 40355/2001

È configurabile il reato di calunnia anche nel caso, espressamente previsto dall'art. 368 c.p., in cui la falsa incolpazione sia contenuta in una denuncia anonima, in quanto, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 333 c.p.p. che esclude qualsiasi rilevanza indiziaria e probatoria della delazione anonima, sia nella fase delle indagini preliminari sia nel processo, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria restano titolari del potere-dovere di svolgere i necessari atti preliminari di verifica conoscitiva al fine di acquisire, eventualmente, una valida «notizia criminis», con conseguente idoneità di tali atti a ledere l'interesse al corretto funzionamento della giustizia e l'interesse privato della persona offesa, qualora la denuncia si riveli priva di fondamento.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 40355 del 13 novembre 2001)

Cass. pen. n. 33694/2001

È configurabile il reato di calunnia anche nel caso in cui la falsa incolpazione sia contenuta in uno scritto anonimo.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 33694 del 17 settembre 2001)

Cass. pen. n. 21258/2001

È ritualmente proposta la querela presentata, con le formalità di cui agli artt. 337 e 333 comma secondo c.p.p., al direttore provinciale delle Poste, se relativa a reati attinenti, direttamente o indirettamente, all'organizzazione, all'esercizio, all'utenza dei servizi postali e della telecomunicazioni o che vengano, comunque, perpetrati negli ambienti di lavoro dei servizi medesimi, non essendo venuta meno, a seguito della trasformazione della amministrazione postale in ente pubblico economico, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria dei soggetti ai quali l'art. 1 D.M. 14 agosto 1943 ha attribuito tali funzioni, atteso che l'ente resta comunque disciplinato da normativa pubblicistica e continua a perseguire finalità pubbliche. (Fattispecie relativa a reati di ingiuria e minaccia in danno di un geometra, dipendente della amministrazione postale, consumato in immobile di pertinenza della stessa, già locato ad una ditta privata e nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione in vista della sua restituzione all'ente titolare).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 21258 del 24 maggio 2001)

Cass. pen. n. 2838/1998

In tema di formalità della querela la previsione che questa sia proposta, con le forme previste dall'art. 333, comma secondo, c.p.p. alle stesse autorità alle quali può essere presentata denuncia, non comporta la materiale presentazione nelle mani del P.M., il cui ufficio è costituito anche da personale di segreteria, che, per legge, ha propri compiti di registrazione di atti e di certificazione di attività che si compiono nell'ufficio medesimo.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2838 del 5 marzo 1998)

Cass. pen. n. 12728/1995

L'art. 41, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 prevede l'obbligo della polizia giudiziaria di compiere perquisizioni e sequestri quando abbia ricevuto notizia, anche anonima, della presenza illecita di armi, munizioni e materie esplodenti, non denunziate, non consegnate o comunque abusivamente detenute; tale disposizione — espressamente richiamata dall'art. 225 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale — è operante non ostando il disposto del n. 3 dell'art. 333 c.p.p. nella misura in cui questo vieta l'utilizzazione, nel processo, di denunce o delazioni anonime in quanto tali ma non preclude all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria di iniziare le indagini né, pertanto, di apprezzare quelle notizie sotto il profilo fenomenico in relazione alle successive acquisizioni.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 12728 del 29 dicembre 1995)

Cass. pen. n. 2087/1994

Se delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso processuale e probatorio, ai sensi dell'art. 333, comma 3, c.p.p., gli elementi che tali denunce contengono possono stimolare l'attività di indagine nella fase processuale volta ad espletare quella iniziativa di acquisizione di notitiae criminis e di preliminare verifica conoscitiva di elementi a tal fine utili che il vigente codice di rito riferisce al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio eseguito nel corso delle indagini sulla base di una denuncia anonima).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2087 del 16 agosto 1994)

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Articolo 361 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 03/07/2025]

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Dispositivo dell'art. 361 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia → Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria

Il pubblico ufficiale(1), il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni(2), è punito con la multa da euro 30 a euro 516.


La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332, 347](3).


Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.



Art. precedenteArt. successivo

Note

(1) Si tratta di un reato proprio, che presuppone che il p.u. abbia conoscenza di un fatto costituente reato, acquisita nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale con esse.

(2) Si tratta di un'ipotesi differente dal concorso nel reato per non averlo impedito, pur avendone l'obbligo (art. 40 c.p.), dove il pubblico ufficiale omette non tanto di denunciare un reato di cui sia venuto a conoscenza quanto di porre in essere un doveroso comportamento positivo, che poteva materialmente attuare impedendo così il compimento del reato stesso.

(3) Questa rappresenta un'aggravante speciale di carattere soggettivo, non tanto dunque un titolo autonomo di reato, in quanto in tale ipotesi la diversità non si coglie sul piano di una differente connotazione della condotta incriminata, quanto della diversa ampiezza che caratterizza il dovere di informativa.

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Ratio Legis

La norma tutela il corretto funzionamento della giustizia, nello specifico garantendo che la notizia di reato giunga a conoscenza dell'organo competente all'esercizio dell'azione penale.

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Dispositivo


Spiegazione

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Spiegazione dell'art. 361 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato è l'acquisizione della notitia criminis da parte dell'autorità giudiziaria, in modo che essa possa correttamente ed efficacemente esercitare l'azione penale. Tale interesse viene meno, e di conseguenza anche la rilevanza penale, qualora l'autorità giudiziaria fosse già a conoscenza della notizia di reato o qualora la notizia stessa appaia manifestamente infondata, o ancora qualora il delitto sia punibile a querela della persona offesa.


La fattispecie rappresenta un'ipotesi di reato proprio, in quanto tale può essere commesso solo dal pubblico ufficiale.


Elemento costitutivo del reato è che il pubblico ufficiale abbia acquisito la notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. Infatti, se egli ne viene a conoscenza al di fuori della predetta attività, residua solamente una facoltà di denuncia (la cui omissione non è penalmente sanzionata), al pari di tutti i cittadini.


L'obbligo di denuncia sussiste anche in presenza di una mero fumus di reato, occorrendo comunque che quest'ultimo risulti già delineato nei suoi tratti essenziali.


Inoltre, l'obbligo sussiste anche in presenza di eventuali cause di estinzione del reato o di cause di non punibilità, spettando solo all'autorità giudiziaria la valutazione della loro sussistenza.


La condotta incriminata consiste nell'omettere o ritardare dolosamente la denuncia.


Il dolo è generico, e consiste nella volontà di omettere o ritardare la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, con la previsione di tutti i presupposti da cui derivi l'obbligo.


Il pubblico ufficiale dovrà dunque essersi rappresentato un fatto astrattamente integrante reato, che la denuncia rientri tra i propri doveri funzionali e che l'autorità giudiziaria non sia già a conoscenza della notitia criminis.


In base al criterio di specialità (v. art. 15), la fattispecie in esame rende inapplicabile il delitto di abuso d'ufficio (art. 323). Per contro, esso può concorrere con il delitto di favoreggiamento (art. 378).

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Dispositivo

Spiegazione


Massime

ede alla attestazione della data e del luogo della presentazione e Notizie

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Consulenza

Massime relative all'art. 361 Codice Penale

Cass. pen. n. 44423/2022


Non è configurabile il delitto di omessa o ritardata denuncia nei confronti di un appartenente alla polizia di Stato che venga a conoscenza di notizie relative ad un fatto di reato a seguito di una conversazione di natura privata, svoltasi al di fuori dell'esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo ad esse, in quanto, pur se in servizio permanente di pubblica sicurezza, fuori dall'esercizio effettivo delle funzioni gli appartenenti alla Polizia di Stato non sono tenuti agli obblighi correlati alla qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44423 del 30 settembre 2022)

Cass. pen. n. 16577/2019


In tema di omessa denuncia ex art. 361 cod. pen., la conoscenza del fatto costituente reato da parte del pubblico ufficiale non può essere desunta dalla mera funzione di vertice amministrativo del settore nell'ambito del quale è emerso il fatto di reato, dovendosi a tal fine considerare l'articolazione strutturale ed organizzativa dell'ufficio e le procedure in uso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non provata la consapevolezza in capo al dirigente dell'ufficio tecnico comunale dell'avvenuta esecuzione di opere edili abusive oggetto di domanda di sanatoria, avendo lo stesso avuto il coordinamento di plurimi servizi senza procedere personalmente all'istruttoria delle numerosissime pratiche di condono, e non essendo stati acquisiti elementi per ritenere che avesse contezza, pur generica, del contenuto delle singole istanze).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16577 del 23 gennaio 2019)

Cass. pen. n. 49833/2018


Integra il delitto di omessa denuncia di reato di cui all'art. 361 cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale che ometta, ovvero ritardi, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, quando egli è in grado di individuarne gli elementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione della denuncia stessa. (Fattispecie in cui il commissario capo della polizia locale, pur essendo a conoscenza del fatto che alcuni agenti sottoposti al suo comando rilasciavano permessi di parcheggio falsi in cambio di denaro, aveva omesso di denunciare tale attività illecita).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 49833 del 31 ottobre 2018)

Cass. pen. n. 12021/2014


Non integra il reato di cui all'art. 361 cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che, dinanzi alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile rilievo penale, disponga i necessari approfondimenti all'interno del proprio ufficio, al fine di verificare l'effettiva sussistenza di una "notitia criminis", e non di elementi di mero sospetto.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12021 del 13 marzo 2014)

Cass. pen. n. 51780/2013


Nel reato di omissione di referto, l'obbligo di riferire si configura per la semplice possibilità che il fatto presenti i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio, secondo un giudizio riferito al momento della prestazione sanitaria in relazione al caso concreto, a differenza di quanto ricorre per la fattispecie di omessa denuncia, dove rileva la sussistenza di elementi capaci di indurre una persona ragionevole a ravvisare l'apprezzabile probabilità dell'avvenuta commissione di un reato, posto che, nell'illecito previsto dall'art. 365 c.p., la comunicazione fornisce, per vicende riguardanti la persona, elementi tecnici di giudizio a pochissima distanza dalla commissione del fatto, insostituibili ai fini di un efficace svolgimento delle indagini e del rispetto dell'obbligo di esercitare l'azione penale; ne consegue che il sanitario è esentato dall'obbligo di referto solo quando abbia la certezza tecnica dell'insussistenza del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna di due medici i quali, in relazione al decesso di un minore, pur avendo riconosciuto l'errore diagnostico di un collega, avevano omesso il referto, ritenendo, sulla base di valutazioni probabilistiche ed approssimative, che l'evento letale fosse comunque inevitabile).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 51780 del 27 dicembre 2013)

Cass. pen. n. 23956/2013


Non sussiste alcun rapporto di specialità tra l'art. 361 c.p. e l'art. 27, comma quarto, d.p.r. n. 380 del 2001, trattandosi di norme con ambiti di applicazione differenti, poiché la prima sanziona penalmente qualsiasi pubblico ufficiale che ometta di denunciare all'a.g. fatti costituenti reato, mentre la seconda impone ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria l'ulteriore obbligo - non sanzionato penalmente - di comunicare all'a.g. anche le violazioni urbanistico - edilizie non costituenti reato. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto responsabili del reato di cui all'art. 361 c.p. sia il geometra dell'ufficio tecnico comunale che aveva omesso di denunciare l'abuso edilizio accertato a seguito di sopralluogo con la polizia municipale, sia il responsabile del predetto ufficio venuto a conoscenza dell'abuso con la ricezione del rapporto di servizio).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23956 del 3 giugno 2013)

Cass. pen. n. 31378/2011


Si configura un unico reato di calunnia nel caso in cui con un'unica denuncia taluno venga falsamente incolpato di una pluralità di reati.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31378 del 5 agosto 2011)

Cass. pen. n. 29579/2011


Per la configurabilità del reato di calunnia è necessario che la falsa accusa possa dare adito ad un procedimento penale per un reato che non sia stato in precedenza portato a conoscenza della autorità.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29579 del 22 luglio 2011)

Cass. pen. n. 16161/2011


Integra il delitto di calunnia colui che predisponga maliziosamente quanto occorre perché taluno possa essere incriminato di un determinato reato, qualora a seguito di tale comportamento venga sporta denunzia all'autorità giudiziaria da un altro soggetto tenuto a farlo.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16161 del 22 aprile 2011)

Cass. pen. n. 14465/2011


Il delitto di omessa denuncia si realizza quando il ritardo della comunicazione della notizia di reato, fondata o meno che essa appaia, non consenta al P.M. qualsiasi iniziativa a lui spettante. (In motivazione la Corte ha escluso che la intervenuta modifica del termine ex art. 347 c.p., da quarantotto ore a "senza ritardo", previsto per riferire al P.M. la notizia di reato, autorizzi il pubblico ufficiale ad una valutazione di fondatezza).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 14465 del 9 febbraio 2011)

Cass. pen. n. 27508/2009


Integra il delitto di omessa denuncia di reato (art. 361 c.p.) la condotta del pubblico ufficiale che ometta, ovvero ritardi, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, quando egli è in grado di individuarne gli elementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione del rapporto. (Fattispecie in cui un funzionario di polizia aveva visto il suo diretto superiore, responsabile del servizio di pagamento del personale, falsificare firme di quietanza e riscuotere personalmente emolumenti spettanti ad altri colleghi, conservandoli in una busta, anziché consegnarli agli aventi diritto).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27508 del 7 maggio 2009)

Cass. pen. n. 28124/2002


In tema di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, l'intervenuta abolizione del reato presupposto, a seguito di intervento legislativo, non incide sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 361 c.p., dovendosi escludere l'applicabilità del principio stabilito dall'art. 2 comma 2 c.p. (Fattispecie in cui era intervenuta l'abrogatio criminis della contravvenzione di cui all'art. 221 T.U.L.S. la cui denuncia era stata omessa dal pubblico ufficiale).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28124 del 23 luglio 2002)

Cass. pen. n. 10272/2001


In tema di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 361 c.p. (l'essere cioè il colpevole un ufficiale o agente di polizia giudiziaria) configura una circostanza aggravante di carattere soggettivo rispetto alla generale ipotesi di reato di cui al primo comma della stessa norma.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10272 del 13 marzo 2001)

Cass. pen. n. 8746/2000


Il delitto di omessa denuncia, di cui all'art. 361 c.p., è reato istantaneo, perché il termine di adempimento dell'obbligo è unico, finale e non iniziale, decorso il quale l'agente non è più in grado di tenere utilmente la condotta imposta. Il contegno descritto in tale fattispecie si sostanzia, infatti, nell'omettere, e cioè nel non fare, ovvero nel ritardare, ossia nel protrarre indebitamente, la denuncia; tanto che alla desistenza la legge non riconnette alcuna conseguenza giuridica, essendosi ormai verificati gli effetti (omissione o ritardo) necessari e sufficienti per la consumazione.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8746 del 2 agosto 2000)

Cass. pen. n. 3496/1999


L'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, prevista dall'art. 361 c.p., è configurabile anche quando essa abbia ad oggetto uno scritto anonimo il quale non contenga soltanto la generica indicazione di fatti suscettibili di essere valutati sotto il profilo della rilevanza penale, ma riferisca fatti specifici attribuiti a persona determinata, nulla rilevando in contrario che un tale scritto non sia comunque processualmente utilizzabile (atteso il disposto di cui all'art. 333, comma 3, c.p.p.), dal momento che detta inutilizzabilità non impedisce l'effettuazione di indagini dalle quali possa scaturire la prova dell'effettiva commissione di un reato.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3496 del 20 dicembre 1999)

Cass. pen. n. 12936/1999


Il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale si configura come un reato di pericolo, a consumazione istantanea, non essendo necessario che il funzionamento della amministrazione della giustizia abbia subito un danno dalla omissione o dal ritardo della denuncia, onde al pubblico ufficiale tenuto a dare la notizia non spetta alcun potere dispositivo della notizia medesima né altra facoltà di indagare sulla vicenda nella quale sia ravvisabile un reato perseguibile di ufficio.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12936 del 11 novembre 1999)

Cass. pen. n. 9701/1996


Alla nozione del dolo di omissione è estraneo il movente che induca il soggetto tenuto ad osservare l'obbligo ad astenersene: non rileva quindi, in tema di omessa denuncia di reato che il pubblico ufficiale ritenga che l'informativa della notizia di reato di cui sia venuto a conoscenza competa ad altro pubblico ufficiale o supponga che l'informativa sia già stata da questi fornita; poiché l'errore non esclude la volontarietà dell'omissione, ma concerne se mai la non legittimità lo stesso è penalmente inescusabile.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9701 del 13 novembre 1996)

Cass. pen. n. 3100/1996


Commette il reato di sfruttamento ed esercizio della prostituzione, aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale, e non il reato di omessa denuncia ex art. 361 c.p. l'agente della Polizia di Stato che eserciti il meretricio in una casa di prostituzione poiché la qualifica di agente di polizia giudiziaria la gravava di una particolare posizione di garanzia avente come contenuto l'obbligo giuridico di evitare l'agire illecito di terzi. L'aver concorso mediante omissione nel reato materialmente commesso da altri (i gestori dell'abitazione nella quale essa stessa esercitava la prostituzione) comporta responsabilità ai sensi dell'art. 40 cpv., c.p. nel reato da questi commesso.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3100 del 27 marzo 1996)

Cass. pen. n. 11597/1995


Per «altra autorità» (avente l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 c.p.) alla quale può essere fatta dal pubblico ufficiale denuncia con effetto liberatorio deve intendersi, oltre a quella di polizia giudiziaria, un'autorità che abbia col soggetto un rispetto in virtù del quale l'informativa ricevuta valga a farle assumere l'obbligo medesimo in via primaria ed esclusiva. È il caso delle organizzazioni di tipo gerarchico che vincolano all'informativa interna, riservando a livelli superiori i rapporti esterni. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che non potesse considerarsi assolto l'obbligo di referto - incombente, ai sensi dell'art. 365 c.p. che richiama l'art. 361 c.p., ad un medico di base del servizio sanitario nazionale con riguardo a lesioni derivanti da infortunio sul lavoro, perseguibili d'ufficio - per effetto di invio all'Inail dei certificati di prolungata malattia).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11597 del 29 novembre 1995)

Cass. pen. n. 9800/1994


Quando il codice penale militare non preveda che una particolare condotta illecita integri la figura di un reato militare, occorre applicare a tale condotta l'ipotesi di reato prevista dal codice penale comune, con la conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario. (Fattispecie in tema di omessa denuncia di reato di cui all'art. 361 c.p., che non trova corrispondenza in analoga figura nel codice penale militare).

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9800 del 13 settembre 1994)

Cass. pen. n. 902/1994


L'obbligo di denuncia dei reati, posto a carico del pubblico ufficiale dall'art. 361 c.p., non può essere soddisfatto mediante la presentazione della denuncia al sindaco del luogo, anche se questi rivesta qualità di organo di pubblica sicurezza. L'obbligo in questione, infatti, non può essere rimesso ad altro pubblico ufficiale in quanto lo scopo dell'art. 361 è quello di assicurare una tempestiva conoscenza del reato da parte dell'autorità giudiziaria, scopo che verrebbe frustrato se i pubblici ufficiali potessero impunemente fidare l'un sull'altro nell'ottemperanza all'obbligo della denuncia.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 902 del 26 gennaio 1994)

Cass. pen. n. 6644/1988


Il notaio che roghi contratti di acquisto di lotti abusivi concorre nel reato di lottizzazione abusiva e non risponde di omessa denuncia di reato.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6644 del 4 giugno 1988)

Cass. pen. n. 5793/1988


Il pubblico ufficiale non può dirsi vincolato all'obbligo del rapporto sino a quando non sia in grado di individuare gli elementi di un reato e di acquisire ogni altro elemento utile per la formazione del rapporto stesso.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5793 del 10 maggio 1988)

Cass. pen. n. 5499/1985


Non risponde di omessa denuncia di reato, ai sensi dell'art. 361, comma primo, c.p., il sindaco che ometta di portare a conoscenza dell'Autorità giudiziaria il contenuto delle domande di sanatoria per abusi edilizi pervenute all'Amministrazione comunale, o ne ritardi la trasmissione informale, richiesta dall'A.G., prescindendo dal loro vaglio, anche ai fini specifici dell'accertamento di fatti costituenti reato.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5499 del 28 maggio 1985)

Cass. pen. n. 6177/1984


Diverso dall'omessa denuncia di reato di cui all'art. 361 c.p. è il concorso nel reato per non averlo impedito pur avendone l'obbligo, previsto dall'art. 40 c.p. Nel primo caso il pubblico ufficiale omette o ritarda di denunciare un reato di cui sia venuto a conoscenza; nel secondo caso invece egli non omette la semplice notizia, ma omette il doveroso comportamento positivo (impedimento del reato) che poteva materialmente attuare e che invece non ha attuato, concorrendo così al compimento del reato stesso.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6177 del 2 luglio 1984)

Cass. pen. n. 8699/1982


In tema di omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale, l'esistenza di una prassi contra legem, in materia di omissione o ritardo dell'atto dovuto, non può valere ad escludere il dolo, ma solo può suffragare l'ipotesi di un errore sulla doverosità della denuncia, inescusabile perché vertente sulla legge penale.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8699 del 5 ottobre 1982)

Cass. pen. n. 3102/1982


Incorre nel reato di cui all'art. 361 c.p. il sindaco che annulli i verbali di contravvenzione redatti dai vigili urbani, i quali agiscono come agenti di polizia giudiziaria; il controllo sugli accertamenti compiuti dall'agente di P.G. spetta, infatti, all'autorità giudiziaria e non all'organo gerarchicamente superiore.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3102 del 20 marzo 1982)

Cass. pen. n. 9632/1981


La parificazione agli effetti penali della denuncia tardiva all'omissione di denuncia, che è reato ad effetto istantaneo, non concretizza diversa ipotesi delittuosa ma sta a significare che la denunzia è sempre omessa, anche quando viene effettuata in ritardo.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9632 del 30 ottobre 1981)

Cass. pen. n. 5514/1978


Quando la trattazione di un affare amministrativo dia luogo all'intervento funzionale per ragioni di materia e di territorio di diversi pubblici ufficiali, ciascuno di essi è obbligato a denunciare il reato di cui abbia preso conoscenza nell'esercizio dell'attività amministrativa esplicita in ordine all'affare unitariamente considerato. La norma di cui all'art. 361 c.p. è infatti volta ad assicurare che l'autorità giudiziaria venga nel modo più tempestivo a conoscenza del reato emerso nel corso di un procedimento amministrativo, anche se questo sia ripartito in fasi successive, come si desume dalla equiparazione in via alternativa, nella fattispecie criminosa, dell'omissione della denuncia al ritardo di essa, ritardo che indubbiamente si verificherebbe se i pubblici ufficiali impunemente potessero fidare l'un sull'altro nell'ottemperanza dell'obbligo e invocare a giustificazione dell'omissione tale posizione psicologica.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5514 del 13 maggio 1978)

Cass. pen. n. 493/1970


Il reato, principale, di omessa denunzia di reato si consuma nel momento in cui si verifica la omissione e l'abolitio criminis del reato subordinato (quello, cioè, che doveva essere denunziato; nella specie: contravvenzioni al codice stradale successivamente depenalizzate) costituisce un posterius irrilevante agli effetti della punibilità del reato principale.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 493 del 26 febbraio 1970)

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Articolo 362 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 03/07/2025]

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio


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Dispositivo dell'art. 362 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia → Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio [c.p.p. 330-332, 347], è punito con la multa fino a euro 103(1).


Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa [120] né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico(2).



Art. precedenteArt. successivo

Note

(1) La particolare esimente relativa ai responsabili delle comunità terapeutiche è stata inserita dall'art. 104 della l. 22 febbraio 1975, n. 685 in materia di stupefacenti, come poi sostituito dall'art. 32 della l. 26 aprile 1990, n. 162, e che si spiega in ragione della particolare rapporto di fiducia di norma intercorrente tra il soggetto tossicodipendente e il responsabile della struttura in cui questi sta seguendo il percorso di riabilitazione.

(2) La dottrina maggioritaria ha fortemente criticato la disposizione in esame considerandola superflua, in quanto ricalca quanto disposto dall'art. 361, dal quale si differenzia solo per il soggetto attivo qui identificato nell'i.p.s..

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Ratio Legis

La norma tutela il corretto funzionamento della giustizia, nello specifico garantendo che la notizia di reato giunga a conoscenza dell'organo competente all'esercizio dell'azione penale.

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Spiegazione dell'art. 362 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato è l'acquisizione della notitia criminis da parte dell'autorità giudiziaria, in modo che essa possa correttamente ed efficacemente esercitare l'azione penale. Tale interesse viene meno, e di conseguenza anche la rilevanza penale, qualora l'autorità giudiziaria fosse già a conoscenza della notizia di reato o qualora la notizia stessa appaia manifestamente infondata, o ancora qualora il delitto sia punibile a querela della persona offesa.


Sonntag, 28. September 2025

 ...Fate attenzione..


da studiare, storie simili ne succedono a millioni in tutto il mondo.

Mi e finito l´inchiostro per il mio stampante, per questo motivo scrivo ai Ministeri qui ...


Qui è la mie storia dei lultimi 5 mesi...
Questo riguarda a tutti per tutti...
Ho scritto a un amico 5 minuti fa, ma ancora lui non lo sa che ho mandato questo messaggio...
... che cosa è successo 5 mesi fa fino a oggi.. da fine aprile a fine settembre, mi trovo di nuovo a letto, non posso respirare nell' diaframma, sotto l'obelisco aorta gonfia battiti di cuore irregolare, perché ti scrivo? per motivo che vedo un amico di fiducia e per essere nati sotto il segnò. del Capricorno 💫 la verità si deve pubblicare per risvegliare la gente, se nessuno ribellerà la male sanità resterà una trappola... questa e la verità.. 💫

Domanda : Toradol Bentelan e Omeprazene iniettarti insieme causano problemi intestinali ?

Risposta :  Sì, la combinazione di Toradol (un FANS) e Bentelan (un corticosteroide) può aumentare il rischio di problemi gastrointestinali, come ulcere e irritazioni, e l'Omeprazolo (un inibitore di pompa protonica) è somministrato per proteggere lo stomaco da questi rischi. L'uso concomitante è una pratica comune per ridurre questi effetti collaterali, ma l'uso di Toradol e Bentelan da soli può comunque causare disturbi digestivi, specialmente con trattamenti prolungati o in pazienti con preesistenti problemi gastrici. Perché questa combinazione può causare problemi:

Toradol (ketorolac):
È un Farmaco Antinfiammatorio Non Steroideo (FANS) che può irritare la parete dello stomaco, aumentando la vulnerabilità all'acido gastrico e potendo causare ulcere e sanguinamenti.
Bentelan (betametasone):
Anche i corticosteroidi, come il Bentelan, possono avere effetti indesiderati sul tratto gastrointestinale, tra cui la possibilità di causare ulcere gastriche.

Omeprazolo:

È un farmaco che riduce la produzione di acido nello stomaco, proteggendo la parete gastrica dall'azione aggressiva di farmaci come Toradol e Bentelan.

Cosa succede se li prendi insieme ? :

L'Omeprazolo viene spesso prescritto insieme a Toradol e Bentelan proprio per prevenire o mitigare i problemi gastrointestinali che questi farmaci possono causare. Tuttavia, anche con l'Omeprazolo, il rischio di problemi intestinali non è completamente eliminato, soprattutto in caso di uso prolungato o in pazienti con condizioni gastrointestinali pregresse.

Cosa fare: 
È fondamentale seguire le indicazioni del medico per l'assunzione di questi farmaci. Se avverti sintomi come dolore addominale, bruciore di stomaco o sanguinamento, contatta immediatamente il tuo medico.

 Evita di assumere Toradol o Bentelan senza controllo medico, specialmente se hai già avuto problemi allo stomaco.

Domanda:
 La tensione nell'intestino provoca tensione in tutta la colonna vertebrale e provoca anche infiammazione e dolore alle articolazion ?

Risposta; Sì, la tensione nell'intestino può provocare tensione nella colonna vertebrale, infiammazione e dolore alle articolazioni a causa della vicinanza anatomica e delle connessioni muscolari, come lo psoas. L'irritazione intestinale e l'infiammazione possono influenzare i tessuti circostanti, causando rigidità e contratture muscolari che si riflettono sulla colonna vertebrale e sulle articolazioni, specialmente nella zona lombare e sacroiliaca. Le ragioni di questa correlazione:
Vicinanza anatomica: L'intestino e la colonna vertebrale si trovano in stretta vicinanza e sono interconnessi attraverso la muscolatura e i tessuti.
Muscolo ileopsoas: L'intestino irritato può causare una contrazione e una tensione dello psoas, un muscolo che origina dalle vertebre lombari e che, se contratto, può generare dolore alla schiena.
Infiammazione sistemica: Un intestino infiammato può contribuire a un'infiammazione generale del corpo e produrre sostanze che aumentano la percezione del dolore, irradiandolo anche alla schiena e alle articolazioni.
Tensione nervosa e stress: Lo stress può aumentare la tensione nella muscolatura addominale e spinale, creando un circolo vizioso che peggiora sia il dolore intestinale che quello alla schiena.
Iridazione del dolore: L'irritazione intestinale può manifestarsi con un dolore diffuso che si irradia anteriormente, coinvolgendo anche la zona lombare e le articolazioni sacroiliache.
Cosa fare ? : Consulta un medico:
Se sospetti una correlazione tra i tuoi problemi intestinali e il mal di schiena, è importante consultare un medico per un approfondimento diagnostico e per escludere altre cause.
Approccio olistico: L'osteopatia può essere utile per riequilibrare la mobilità del corpo, migliorare la circolazione e la funzionalità dei tessuti.

Condizioni correlate:
 Sindrome dell'intestino irritabile (IBS):
Condizioni come l'IBS possono causare dolore addominale e mal di schiena contemporaneamente.
Malattie infiammatorie intestinali (MICI):
Condizioni come il morbo di Crohn o la colite ulcerosa possono provocare dolore e infiammazione che si estendono all'addome e alla schiena.

Spondiloartriti:

In alcuni casi, l'infiammazione intestinale può essere il sintomo di malattie autoimmuni come la spondilite, che colpiscono la colonna vertebrale.

Sensazione Pulsante sotto l'ombelico.
Una sensazione pulsante sotto l'ombelico, percepita come una palpitazione cardiaca, può essere innocua e indicare la normale pulsazione della grande arteria addominale (aorta), soprattutto in assenza di altri sintomi. Tuttavia, può anche essere il segno di una condizione grave, nota come aneurisma aortico addominale, un pericoloso rigonfiamento nell'aorta. Questa condizione deve essere urgentemente diagnosticata da un medico, soprattutto se la pulsazione è accompagnata da dolore intenso, nausea, problemi circolatori o mal di schiena molto intenso. Cause comuni e innocue : Pulsazione aortica addominale: il battito dell'arteria principale (aorta) nell'addome è normale e può essere percepito a seconda della corporatura e dell'attività. Cause potenzialmente gravi: Aneurisma aortico addominale: si tratta di un rigonfiamento nella parete dell'aorta addominale.
Sintomi: i soggetti colpiti possono avvertire una pulsazione o un dolore profondo e intenso all'addome o alla schiena. Pericolo: se l'aneurisma si rompe, può essere pericoloso per la vita e richiedere un intervento chirurgico immediato, accompagnato da dolore insopportabile e shock circolatorio.

Cosa dovresti 
fare ?

 Mantieni la calma: se ti senti bene e non avverti dolore, probabilmente è innocuo, secondo gli esperti del Dott. Ahmet Bekin. 

Fai attenzione ad altri sintomi: consulta immediatamente un medico se la pulsazione è accompagnata da forti dolori addominali o alla schiena, nausea, vertigini o problemi circolatori. Fai controllare: un medico può determinarne la causa e decidere se sono necessari ulteriori esami, come la diagnostica per immagini, secondo MSD Manuale

Come si fa a consultare medici, se i medici sono ignoranti e negligenti ?

Lettera Universale

Destinatario: 
Autorità di riferimento
Ministero della Salute Via Giorgio Ribotta, 5 0014
Roma (RM)

Destinatario:
Ministero dell’Interno
Piazza del Viminale, 1 00184 Roma (RM)

Destinatario:
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Piazza del Viminale 1 00184 Roma (RM)

Destinatario:
Procura Generale della Repubblica
Presso la Corte d’Appello di Caltanissetta
Corso Vittorio Emanuele II, 96 93100 Caltanissetta (CL)

Destinatario:
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna (ASP Enna)
Via Messina, 268 94100 Enna (EN)

Destinatario:
Garante per il diritto alla salute
Presidenza della Regione Siciliana
Palazzo d’Orléans – Piazza Indipendenza, 21 90129 Palermo (PA)

Destinatario:
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Enna
Via S. Giuseppe, 2 94100 Enna (EN)

Alla cortese attenzione dell´ Autorità competente.

Oggetto:
Richiesta di chiarimenti e assunzione di responsabilità – segnalazione medica per somministrazione non consensuale di farmaci, mancato monitoraggio clinico, negligenza medica e violazione della Legge 219/2017
1. Premessa dei fatti
Con la presente intendo formalizzare denuncia penale e segnalazione istituzionale per i fatti accaduti nella notte tra il 27 e il 28 aprile 2025 presso l’Ospedale “C. Basilotta” di Nicosia (Via San Giovanni – 94014 Nicosia, EN), dove mi sono stati somministrati Toradol, Bentelan e Omeprazolo senza il mio consenso specifico e senza un adeguato monitoraggio clinico.
Non ho mai ricevuto copia di alcun consenso informato eventualmente firmato. Non è dimostrabile che io abbia autorizzato la somministrazione combinata di questi farmaci.
Dopo le dimissioni non mi è stato garantito un adeguato periodo di osservazione, né sono stato informato sui rischi e le interazioni dei farmaci ricevuti.
2. Sintomi e conseguenze
Dal mese di maggio 2025 ho sviluppato gravi effetti collaterali persistenti, tuttora presenti:
Dolori cronici a spalle, braccia, articolazioni, colonna vertebrale, torace e cervicale
Perdita di circa 10 kg (da 55 a 45 kg)
Disturbi gastrointestinali con coliche, reflusso e difficoltà digestive, pompa protonica, pancreas
Problemi respiratori a carico del diaframma
Prurito intenso e rash cutanei documentati fotograficamente per oltre tre mesi
Debolezza generale e problemi di equilibrio
Insonnia e irritabilità
Dolori renali e alterazioni metaboliche
Battiti cardiaci irregolari
Sensazione Pulsante Addominale: Ho riscontrato una pulsazione evidente sotto l’ombelico, percepita come una palpitazione cardiaca. Secondo la letteratura medica, può trattarsi della pulsazione normale dell’aorta addominale, ma potrebbe anche indicare un aneurisma aortico addominale, condizione grave che necessita di urgente valutazione. La sintomatologia si accompagna a dolore, difficoltà fisiche e peggioramento generale della qualità di vita.
Tali sintomi mi impediscono di svolgere le mie normali attività quotidiane e sportive (tap dance – tip tap) - come poco tempo prima ... 

Su richiesta, un piccolo ballo spontaneo prima che la commessa vada in pausa pranzo. 🥗 ... Balliamo il tip tap, balliamo il combattimento. 💫💃🕺💫 💫😂💫
Luglio  2023 - 62 anni e 7 mesi .
... da trenta anni no farmaci - no antidolorifici .

Agosto il  2023 - da trenta anni no farmaci - no antidolorifici .

20 Agosto 2022  - da trenta anni no farmaci - no antidolorifici 

Ma, nei l´ultimi 5 mesi,  dopo pochi secondi di sforzo fisico sono già esausto e provo dolori diffusi e mancanza di respiro.

2.a. Ritengo gravissimo che sia stato ignorato il mio consenso informato e che la dottoressa abbia deliberatamente trascurato il reale problema — uno strappo muscolare lombare — limitandosi a dimettermi senza una corretta diagnosi e senza alcuna terapia appropriata. Ribadisco che tali farmaci non erano necessari e non erano correlati alla mia condizione. La loro somministrazione mi ha provocato danni fisici e psicologici che continuo a subire.

3. Violazioni normative
Richiamo i seguenti riferimenti giuridici:
Articolo 32 della Costituzione Italiana: tutela della salute come diritto fondamentale; nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
Legge 219/2017: il consenso deve essere specifico, libero, informato e revocabile. Non esiste consenso generico o “in bianco”.
Giurisprudenza:
Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 28985/2019 → somministrazione senza consenso = lesione della libertà personale.
Corte Costituzionale, sent. n. 438/2008 → consenso informato imprescindibile per la liceità del trattamento sanitario.
Cassazione Penale, sent. n. 2437/2009 → assenza di consenso specifico = reato di lesioni personali.
Codice Deontologico Medico (art. 33): obbligo di rispettare volontà e dignità del paziente.
Giuramento di Ippocrate: primum non nocere – non arrecare danno.

4. Sensibilità Chimica Multipla (MCS)
Sono portatore di Sensibilità Chimica Multipla (MCS), condizione che rende rischioso l’uso di farmaci e l’esposizione a sostanze chimiche.
Questa condizione avrebbe imposto: una valutazione preventiva accurata, evitare combinazioni farmacologiche rischiose, un consenso informato mirato. La somministrazione simultanea di Toradol, Bentelan e Omeprazolo senza tale attenzione rappresenta un aggravante.

5. Allegato tecnico-scientifico
Farmaco Effetti collaterali documentati
 Sintomi riscontrati:

Toradol: Ulcere, problemi renali, emorragie, disturbi digestivi Coliche, dolori renali, nausea, disturbi digestivi, pompa protonica, pancreas.

Bentelan: Squilibri ormonali, insonnia, ritenzione idrica Insonnia, irritabilità, gonfiore

Omeprazolo: Disturbi intestinali, carenze nutrizionali, infezioni Flatulenze, coliche, debolezza.
Fonti e analisi scientifiche dimostrano che la combinazione Toradol + Bentelan è rischiosa e va somministrata solo con estrema cautela, previa valutazione clinica individuale.

6. Responsabilità e omissioni
Ospedale “C. Basilotta” Nicosia: U.O.S. Pronto Soccorso - Responsabile: Dr.ssa Claudia Melilli
U.O.S. Medico Richiedente Dr.ssa Dora Bartolotta, somministrazione senza consenso, mancata vigilanza clinica.
Direzione Medica di Presidio Responsabile: Dott. Michelangelo Condorelli, mancata segnalazione di errore (nonostante mia lettera del 14 giugno 2025 – Prot. nr. 91490).
Medico di base (Dott.ssa Lo Presti): in periodo di tre mesi più volte informata, ha ignorato la gravità della situazione. Ho registrazioni audio/video che lo provano. Alla fine mi ha detto: “arrivederci ma non qui, evita i medici perché ti danneggiano”.
Carabinieri di Nicosia: in tre occasioni (07/06, 09/06 e 30/06/2025) Orario ca. 11:00 -12:30 , piu e ,meno circa . La terza data era il 30 06.2025 Orario ca. 16:00
hanno rifiutato di raccogliere la mia denuncia, dicendo che “la questione è delicata perché coinvolge dei medici”. Ho prove video/audio. Questo integra omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.). Art. 333 c.p.p. → chiunque ha notizia di un reato può presentare denuncia. Art. 361 e 362 c.p. → i pubblici ufficiali sono obbligati a riceverla e trasmetterla.
Procura di Enna: ho inviato una denuncia il 30 giugno 2025, nessuna risposta fino a oggi.
7. Richieste formali
Alla luce di quanto sopra, chiedo: Copia integrale del consenso informato che si sostiene io abbia firmato.
Un incontro chiarificatore con Direzione Sanitaria e medici coinvolti.
Una relazione scritta che giustifichi la somministrazione combinata dei farmaci.
Una valutazione clinica completa presso struttura indipendente, a spese dell’Ospedale.
Apertura di un fascicolo per omissione di atti d’ufficio (Carabinieri) e responsabilità penali (medici).
Attivazione del Garante della Salute e degli Ordini professionali competenti.
8. Prove disponibili
Dispongo di:
1 video relativo all’Ospedale,



3 registrazioni video/audio relativi ai rifiuti dei Carabinieri,
                                   1


                                   2

3


1 video/audio riguardante la mia dottoressa di base.



Assistenza Sociale : 




Tutto documentato e conservato in un dispositivo USB . Da consegnare alle Autorità competenti.

9. Considerazioni finali:
Il mio caso dimostra una catena di omissioni gravi e sistemiche: Ospedale → Medico di base → Carabinieri → Procura.
Chiedo che l’Autorità destinataria di questa lettera: solleciti le istituzioni competenti, valuti le responsabilità penali e disciplinari, mi garantisca tutela per la mia salute e per i miei diritti fondamentali di cittadino e paziente.
Nota Integrativa – Nuovo Sintomo Riscontrato
Desidero segnalare ulteriormente un sintomo specifico : una sensazione pulsante sotto l'ombelico, simile a una palpitazione cardiaca. Questo fenomeno può essere innocuo (pulsazione fisiologica dell’aorta addominale), ma secondo fonti mediche può anche indicare una condizione grave come un aneurisma aortico addominale.
- Cause innocue: pulsazione aortica percepibile in base alla corporatura.
- Possibile condizione grave: aneurisma aortico addominale.
- Sintomi correlati: dolore profondo e intenso all’addome o alla schiena - lombare, torace, cervicale, nausea, vertigini, problemi circolatori.
- Rischio: la rottura di un aneurisma può risultare fatale e richiede immediato intervento chirurgico. Secondo gli esperti (MSD Manuale, Dr. Ahmet Bekin), tale sintomo non deve essere trascurato e richiede approfondimento diagnostico con esami di imaging. Ad oggi, però, non ho ricevuto alcun riscontro o indicazione medica adeguata.
Ringraziando per l’attenzione, resto in attesa di un Vostro riscontro scritto.
Distinti saluti,


Lettera : Riepilogo degli eventi dal 27-28 Aprile al 09 Settembre 2025
Data: 09 Settembre 2025
Destinatario:
Alla cortese attenzione:
Direzione Sanitaria – Ospedale “C. Basilotta” di Nicosia
Via San Giovanni, 94014 Nicosia (EN) Prot.nr. 91490
Prot. 91490 del 07.08.25
Oggetto:
Denuncia formale per somministrazione non consensuale di farmaci e mancato monitoraggio clinico – negligenza medica e violazione dell’art. 32 Cost. e Legge 219/2017 , e risposta a nota del 11.08. 2025 Prot.nr. 91490 e Prot. nr. 73812
Egregi Signori,
con la presente intendo formalmente contestare quanto accaduto durante il mio accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale “C. Basilotta” di Nicosia, nella notte del 27 aprile 2025, sotto la responsabilità della Dott.ssa Dora Bartolotta, con dimissione il 28 aprile 2025 alle ore 13:37.
Violazione del consenso informato
L’Ospedale ha sostenuto che io avrei firmato un modulo di consenso generico.
Preciso che:
La firma su un modulo standard non autorizza trattamenti contrari alla volontà espressa del paziente;
Ho chiaramente comunicato la mia volontà di non assumere farmaci, in particolare Toradol, Bentelan e Omeprazolo, che mi sono stati comunque somministrati per via endovenosa;
La somministrazione di farmaci contro la volontà del paziente viola la Legge 219/2017, l’Art. 32 della Costituzione Italiana, il giuramento di Ippocrate e il Codice Deontologico Medico;
Il consenso informato deve essere specifico, informato e revocabile in qualsiasi momento, come ribadito dalla giurisprudenza: Cass. Civile, sez. III, sent. n. 28985/2019; Corte Costituzionale, sent. n. 438/2008; Cassazione Penale, sent. n. 2437/2009.
Ricostruzione cronologica e negligenza
27 aprile 2025, ore 20:00 circa: caduta accidentale all’indietro da circa 2 metri nel mio giardino; trasporto in ambulanza 118 al P.S.
TAC e radiografie: nessuna frattura ossea. Io stesso avevo segnalato un probabile strappo delle fibre muscolari lombari, ma ciò è stato ignorato dal personale medico.
Non sono stati eseguiti controlli adeguati sullo stato muscolare, né è stato monitorato il mio dolore e la mia respirazione;
La canula endovenosa è stata lasciata per tutta la notte nonostante avessi chiesto la rimozione, come documentato da video/audio e foto;
La somministrazione dei farmaci è avvenuta senza consenso specifico, ignorando le mie indicazioni mediche personali e il mio storico clinico (30 anni senza farmaci, alimentazione vegana crudista, salute stabile).
Effetti collaterali e danni subiti – Sintomi riscontrati
I farmaci somministrati hanno prodotto sintomi gravi e persistenti:
Toradol (Ketorolac): dolori renali, disturbi digestivi, nausea, mal di testa.
Bentelan (Betametasone): insonnia, irritabilità, gonfiore.
Omeprazolo: flatulenze, disturbi digestivi, debolezza generale.
Sintomi aggiuntivi documentati dal 28 aprile al 04 settembre 2025:
Dolori persistenti a stomaco, reni e apparato digerente, problemi della pompa protonica e pancreas;
Nei primi 10 giorni di maggio: coliche intense e continue;
Difficoltà permanente nella respirazione diaframmatica;
Problemi di equilibrio e necessità di stampelle dalla fine di maggio, dopo aver passato tre settimane a letto, fino alla prima settimana di giugno;
Alterazioni del battito cardiaco, battito irregolare persistente e stordimento; Battiti di cuore irregolare;
Prurito cutaneo persistente, brufoli e irritazioni per oltre cinque mesi (maggio/settembre);
Debolezza muscolare e sensazione di gambe invase da formiche;
Disturbi visivi;
Insonnia e risvegli frequenti;
Perdita di circa 10 kg in quattro mesi e perdita di massa muscolare.
Contestazione dell’osservazione clinica e delle dimissioni
Contesto la gestione dell’intera osservazione clinica e la mia dimissione prematura.
Durante il ricovero: Non è stato effettuato alcun monitoraggio completo delle mie condizioni generali dopo la caduta;
Non è stata presa in considerazione la mia volontà di non assumere farmaci;
Non è stato valutato il potenziale danno muscolare derivante dalla caduta da oltre due metri;
Non mi sono state fornite spiegazioni adeguate sui farmaci somministrati, sugli eventuali effetti collaterali né sulle alternative terapeutiche possibili;
Non sono stato informato né prima né dopo sulle conseguenze potenziali di ciò che mi è stato somministrato.
Ritengo che la dimissione sia stata affrettata e negligente, considerato che i miei sintomi erano già presenti e che il dolore e la difficoltà di respirazione non erano stati valutati correttamente.

Risposta dell’ospedale
In data 11/08/2025, ho ricevuto dall’Ospedale una comunicazione scritta che tenta di giustificare la somministrazione dei farmaci sostenendo che io avrei : “dato il consenso”.
Preciso che:
Il consenso non era valido perché non informato e non specifico;
Avevo ripetutamente negato la somministrazione di farmaci per via orale o endovenosa;
L’ospedale non ha rispettato il mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, come previsto dalla Legge 219/2017;
Non è stata fatta alcuna valutazione della mia storia clinica personale né delle mie scelte terapeutiche consapevoli.

Riferimento alla MCS (Sensibilità Chimica Multipla)
Segnalo inoltre che sono portatore di MCS (Multiple Chemical Sensitivity), condizione che mi rende particolarmente vulnerabile agli effetti tossici dei farmaci.
Questa condizione avrebbe imposto:
Valutazione preventiva approfondita;
Evitare combinazioni farmacologiche potenzialmente ad alto rischio;
Ambienti senza profumi, con aria fresca, e attenzioni specifiche durante il ricovero.
Nonostante io avessi comunicato questa condizione, essa è stata ignorata completamente, esponendomi a rischi inutili e prevedibili.
Violazioni normative e giuridiche
Ribadisco che quanto accaduto costituisce una grave violazione di più norme:
Articolo 32 della Costituzione Italiana;
Legge 219/2017 – consenso informato, libero e revocabile;
Codice di Deontologia Medica;
Giurisprudenza consolidata: Cass. Civile, sez. III, sent. n. 28985/2019; Corte Costituzionale, sent. n. 438/2008; Cassazione Penale, sent. n. 2437/2009.
Giuramento di Ippocrate.

Richieste ufficiali
Alla luce di quanto sopra esposto, chiedo formalmente:
Copia integrale e completa di tutta la mia cartella clinica relativa al ricovero del 27-28 aprile 2025, inclusi diario clinico, relazioni mediche, somministrazioni farmacologiche, TAC, radiografie e referti completi;
Un resoconto scritto dettagliato che giustifichi la somministrazione dei farmaci senza consenso informato e l’assenza di valutazione delle mie condizioni muscolari;
Una relazione ufficiale sul mancato rispetto della mia volontà espressa e sulle procedure adottate per la somministrazione dei farmaci;
L’apertura di un procedimento interno di revisione del caso per accertare eventuali responsabilità mediche e amministrative.

Riserva di azioni legali
Qualora non dovessi ricevere un riscontro scritto, chiaro e completo entro 30 giorni dalla ricezione della presente, mi riservo di:
Presentare formale denuncia presso l’Autorità Giudiziaria per lesioni personali e trattamento sanitario non consensuale;

Rivolgermi al Garante dei Diritti del Malato;
Segnalare la vicenda agli organi di stampa e alle associazioni di tutela dei diritti dei pazienti.

Allegati USB Stick
Copia della accettazione e dimissione ospedaliera del 28 aprile 2025;
Copia della comunicazione scritta dell’Ospedale del 11/08/2025;
Copia della lettera precedente dal 14.06.2025
Documentazione fotografica, video/audio comprovante la mia opposizione ai farmaci;
Elenco degli effetti collaterali riscontrati con riferimento ai fogli illustrativi ufficiali dei farmaci somministrati.

NOTA INTEGRATIVA – Sintesi degli Eventi e Conseguenze
Desidero precisare che non ho assunto farmaci in maniera continuativa  : la somministrazione di Toradol, Bentelan e Omeprazolo è avvenuta una sola volta presso l’Ospedale “C. Basilotta” di Nicosia.
Premetto che,  da oltre trent’anni non assumevo alcun tipo di farmaco e conducevo una vita sana, attiva e sportiva.

Tuttavia, dopo quella singola somministrazione, ho iniziato a manifestare una serie di sintomi improvvisi e invalidanti:
• Dolori diffusi alla colonna vertebrale, alle spalle, alle braccia e alle articolazioni
• Rigidità muscolare e perdita evidente di massa muscolare
• Affaticamento estremo: mi stanco dopo pochi secondi di attività
• Dolore respiratorio e difficoltà nei movimenti
• Sudorazioni notturne e insonnia
• Difficoltà a svolgere le normali attività quotidiane, e altri sintomi come nella mia lettera precedente descritto.
Questi effetti hanno compromesso in modo significativo la mia qualità di vita e, soprattutto, hanno reso impossibile la mia attività artistica e sportiva come ballerino di tip-tap (tap dancing / steptanz), che praticavo da anni con passione. Vedi allegati USB Stick.
Oggi mi trovo limitato, indebolito e dolorante, senza poter affrontare serenamente la giornata.
La mia richiesta di chiarimenti non è solo per sapere cosa è accaduto al mio organismo, ma anche per capire perché non sono stato informato dei possibili rischi e perché nessuna struttura sanitaria o istituzionale abbia finora preso in carico la mia segnalazione.
Ritengo fondamentale che questi eventi vengano presi seriamente, sia per la mia salute che per la tutela di altri pazienti.
Data: Nicosia 09.09.2025
Distinti saluti.
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Lettera  Riepilogo degli eventi dal 27-28 Aprile al 09 Settembre 2025

Prefazione 09.09.2025
L'ospedale ha risposto alla mia precedente lettera del 13-14 giugno. : data postale lettera dal 11.08.2025
protocollo : 91490 del 07.08.2025 L´UOSD
Lettera pagina 1
U.O.S. Pronto Soccorso – P.O. „C. Basilotta Via San Giovanni - 94014 – Nicosia Responsabile : Dr.ssa Claudia Melilli
Dr.ssa Claudia E Melilli risponde come segue :
Nicosia il 03.07. 2025
AL DIRETTORE DALLA DIREZIONE MEDICA DI NICOSIA OGGETTO :
RISPOSTA A NOTA DEL 25.06.2025 PROT. N. 73812 - ACCESSO : P.S.
DEL 27.04.2025
In riferimento alla nota in oggetto si comunica quanto segue : Paziente giunto il 27.04.2025 alle ore 20:30 con ambulanza del 118 per trauma veniva sottoposto ad intervista dall´infermiere di triageed in tale sede ha sottoscritto il consenso al „trattamento die dati personali procedure e terapie mediche“ …
Francesco Vaccalluzzo: La firma su un modulo standard non autorizza trattamenti contrari alla volontà espressa del paziente; questo argumento di avere firmato, non significa che il medico ha libertra assoluta, quando il paziente riconosche che qualcosa non va bene, e avvisa questo o quello trattamento non va bene.. il medico non deve piu continuare, qui non ce piu un consenso ,, e il medico non deve piu continuare …
Questo argomento la sopra, da al medico la mano libera a fare che ci pare, e se fa danno non si sente responsabile, io ho intervenuto, prima, abbastanze prima, no farmaci … mi fanno male , non ho preso farmaci da 30 anni .. !
Il motivo
Indicazione alla MCS - sensibilità chimica multipla.
Questa indicazione alla MCS rafforza ed evidenzia le mie affermazioni - indicazioni precedente ( vedi allegati del 28. 11. 2023) , che, in presenza di una condizione come la MCS.
Sensibilità Chimica Multipla (MCS)
La MCS è una condizione clinica riconosciuta caratterizzata da ipersensibilità a sostanze chimiche e farmaci.
MCS: cos’è la Sensibilità Chimica Multipla?
La Sensibilità Chimica Multipla (MCS o Multiple Chemical Sensitivity) è una patologia certamente grave che, per quanto non immunologica in senso stretto né allergica nel senso classico, molto probabilmente coinvolge, nei suoi meccanismi generatori, il sistema immunitario in stretta interconnessione con i sistemi endocrino e nervoso, tutti e tre governati dal centro ipotalamico del cervello.
Si tratta di una condizione cronica, accentuata in modo particolare dall’esposizione anche minima a sostanze tossiche e allergizzanti.
È una "malattia" - Tossiemia, molto severa nella sua evoluzione, in quanto può comportare un’invalidità totale, a sua volta in grado di condurre all’isolamento fisico e alla menomazione sociale.
Implicazioni cliniche:
Nei soggetti con MCS, anche dosi terapeutiche standard possono causare effetti tossici amplificati.
Conseguenza nel caso specifico:
La somministrazione combinata di Toradol, Bentelan e Omeprazolo-Omeprazene avrebbe richiesto un’accurata valutazione preventiva e un consenso informato mirato, poiché il rischio era maggiore rispetto alla popolazione generale.
""" la somministrazione combinata dei tre farmaci , costituisce un rischio clinico maggiore rispetto alla popolazione generale. """
Continua Dr.ssa Melilli : Durante la permanenza in P.S. sono state rispettate procedue e protocolli relativi al caso clinico.
Francesco Vaccalluzzo.. : e propio questo non e vero. Dimostra - testimonianza il video -audio che ho fatto al 27 - 28 Aprile 2025.

Continua Dr.ssa : Il Paziente veniva dimesso dopo adeguato, periodo di osservazione il giorno, 28-04-2025 alle ore 13:37
Francesco Vaccalluzzo : non ce stato un adeguata osservazione, mi anno lasciato da solo, senza aver fatto dei controlli al senso muscolare, e la canula nel braccio viene anche negata, che io avevo detto di togliere, me l´anno lasciato tutta la notte nell braccio sinistra , non una mezzoretta come diceva línfermiere.
Essere lasciato da solo tutta la notte e al ´ indomani dimesso non
Tutto sul video-audio testimonianza. Anche delle foto dimostrano , dal 27 aprile 2025, Canula nel braccio, e da Maggio fino a oggi mese Settembre 2025 Prurito e Brufoli, sono macchie presenti che anno causati i Brufoli del Prurito.
E qu,i nella lettera - la risposta del Ospedale, non ce nessun argomento contro tutto quello che ho scritto, e la Dr.ssa Dora Bartolotta non ha neanche argumenti ?
Non avete Fatti .

Continua Dr.ssa Melilli : Si rimane a a disposizione Cordiali saluti U.O.S. :di Pronto Soccorso Responsabile : Dr.ssa Claudia Melilli. A.S.P. - Enna Responsabile P.S. Matricola – 2410 Ordine Medici - CT 11968
Lettera pagina 2 : protocollo : 91490 del 07.08.2025 L´UOSD Direzione Medica di Presidio P.O. Basilotta Via San Giovanni 94014
Nicosia Responsabile :
Dr.Michelangelo Condorelli :
Alla cortese attenzione signor Vaccalluzzo Francesco oggetto Accesso al Pronto Soccorso del 27.04.2025
Con la presente si riscontra la Sua richiesta,pervenuta raccomandata, allegando alla presente la relazione prodotta dal responsabile del Servizio Pronto Soccorso di Nicosia, dott.ssa C. Melilli, in merito all´accesso in oggetto. Si resta a disposizione per eventuali comunicazioni e o chiarimenti .
Il Responsabile Medica di Presidio Dott. Michelangelo Condorelli

Vaccalluzzo Francesco : La risposta dell’Ospedale e della Dott.ssa Melilli tenta di chiudere la questione sostenendo che: "Ho firmato un consenso informato generale" → quindi secondo loro erano autorizzati a procedere.
Dicono di aver rispettato protocolli e procedure, "sono state rispettate procedue e protocolli relativi al caso clinico".
Dichiarano che sono stato dimesso dopo “adeguato periodo di osservazione”.
Si mettono “a disposizione” per ulteriori chiarimenti, ma senza ammettere responsabilità.
Ma, non esiste consenso generico o in bianco.

Lettera - 09 Settembre 2025
Destinatario:
Alla cortese attenzione:
Direzione Sanitaria – Ospedale “C. Basilotta” di Nicosia
Via San Giovanni, 94014 Nicosia (EN)
Data: 09 Settembre 2025

Oggetto: Denuncia formale per somministrazione non consensuale di farmaci, e mancato monitoraggio clinico - negligenza medica e violazione dell’art. 32 Cost. e Legge 219/2017
Egregi Signori,
con la presente intendo formalmente contestare quanto accaduto durante il mio accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale “C. Basilotta” di Nicosia, nella notte del 27 aprile 2025, sotto la responsabilità della Dott.ssa Dora Bartolotta, con dimissione il 28 aprile 2025 alle ore 13:37.

1. Violazione del consenso informato
L’Ospedale ha sostenuto che io avrei firmato un modulo di consenso generico.
Preciso che:
La firma su un modulo standard non autorizza trattamenti contrari alla volontà espressa del paziente;
Ho chiaramente comunicato la mia volontà di non assumere farmaci, in particolare Toradol, Bentelan e Omeprazen, che mi sono stati comunque somministrati per via endovenosa;
La somministrazione di farmaci contro la volontà del paziente viola la Legge 219/2017, l’Art. 32 della Costituzione Italiana e il Codice Deontologico Medico;

Il consenso informato deve essere specifico, informato e revocabile in qualsiasi momento, come ribadito dalla giurisprudenza (Cass. Civile, sez. III, sent. n. 28985/2019; Corte Costituzionale, sent. n. 438/2008; Cassazione Penale, sent. n. 2437/2009).

2. Ricostruzione cronologica e negligenza
27 aprile 2025, ore 20:00 circa: caduta accidentale all’indietro da circa 2 metri nel mio giardino; trasporto in ambulanza 118 al P.S.
TAC e radiografie: nessuna frattura ossea. Io stesso avevo segnalato un probabile strappo - fibre muscolare lombare, ignorato dal personale medico.
Non sono stati eseguiti controlli adeguati sullo stato muscolare, né è stato monitorato il mio dolore e la mia respirazione; la canula endovenosa è stata lasciata per tutta la notte nonostante avessi chiesto la rimozione, come documentato da video-audio e foto.
La somministrazione dei farmaci è avvenuta senza consenso specifico, ignorando le mie indicazioni mediche personali e lo storico clinico (30 anni senza farmaci, alimentazione vegana crudista, salute stabile).
3. Effetti collaterali e danni subiti-Sintomi riscontrati.
I farmaci somministrati hanno prodotto sintomi gravi e persistenti:
Farmaco Effetti collaterali documentati
Toradol (Ketorolac) Ulcere gastriche,
problemi renali, emorragie,
disturbi digestivi, dolori
renali, nausea, mal di testa .
Bentelan (Betametasone) Squilibri ormonali,
ritenzione idrica, Insonnia, irritabilità,
gonfiore.
Omeprazolo Disturbi intestinali,
digestivi,
carenze nutrizionali, rischio di infezioni, flatulenze, disturbi debolezza generale.

Sintomi aggiuntivi documentati dal 28 aprile al 09 Settembre 2025:
Dolori persistenti a stomaco, reni e apparato digerente, problemi della pompa protonica e pancreas.
Nei primi 10 giorni di maggio: Coliche intense dolorosi e continue.
Permanente fino a oggi difficoltà nella respirazione diaframmatica.
Problemi di equilibrio e necessità di stampelle - dalla fine mese di maggio lultima settimana, dopo aver passato tre settimane al letto , fin la prima settimana di giugno .
Alterazioni del battito cardiaco, irregolare battito di quore fino a oggi persistente, e per tutto il mese di maggio e dopo ogni tanto va e viene stordimento.
Prurito cutaneo persistente, brufoli e irritazioni per oltre 4 mesi, da maggio giugno luglio ed agosto.
Debolezza muscolare e sensazione di gambe “invase da formiche”
Disturbi visivi
Insonnia e risvegli frequenti
Dolori articolazioni, spalle, braccia, mani, - lombare torace cervicale.

Mese di maggio giugno luglio agosto 









4. Contestazione dell’osservazione clinica
Non è stata effettuata un’osservazione adeguata rispetto allo strappo muscolare lombare, ignorando protocolli medici di valutazione e gestione del trauma muscolare.
Non sono stati adottati protocolli R.I.C.E., fisioterapia post-acuta o monitoraggio neurologico/muscolare.
Dispongo di video, audio e fotografie a supporto di quanto sopra.











5. Richiesta di chiarimenti e incontri
Chiedo formalmente:
Una risposta scritta circostanziata sulle ragioni della somministrazione dei farmaci senza consenso;
Accesso completo a tutta la documentazione clinica relativa al ricovero (art. 7 D.Lgs. 196/2003);
Apertura di procedura interna per valutare responsabilità professionali;
Valutazione dei danni fisici e morali subiti, con eventuale risarcimento;
Incontro chiarificatore con i responsabili dell’Ospedale.
Si richiede risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento della presente. In caso di mancata risposta, mi riservo di:
Presentare denuncia penale per lesioni personali e somministrazione non consensuale di farmaci;
Segnalare il caso all’Ordine dei Medici, al Garante dei Diritti del Paziente e alla Procura della Repubblica di Enna;
e al Ministero della salute di Roma
Adire le vie legali a tutela della mia salute e dei miei diritti.

Francesco: in dettaglio - Lettera aggiunta - digitale tramite dispositivo USB 
Alla cortese attenzione :
Direzione Sanitaria
AL DIRETTORE DALLA DIREZIONE MEDICA DI NICOSIA
Ospedale . „C. Basilotta
Via San Giovanni - 94014
Data: 09 Settembre 2025
Oggetto: Denuncia formale per somministrazione non consensuale di farmaci, negligenza medica e violazione dell’art. 32 Cost. e Legge 219/2017
Richiesta di chiarimenti e responsabilità per somministrazione non consensuale di farmaci e mancato monitoraggio clinico
Spett.le Direzione Sanitaria,
Con la presente, desidero sottoporre alla Vostra attenzione quanto accaduto nella notte tra il 27 e il 28 aprile 2025 presso il vostro Ospedale, e formalizzare la mia richiesta di chiarimenti ufficiali in merito alla gestione clinica subita, con particolare riferimento alla somministrazione non consensuale dei farmaci Toradol, Bentelan e Omeprazene...
1. Premesse e fatti accaduti
Nella notte tra 27 e 28 aprile 2025, presso il vostro ospedale, mi sono stati somministrati Toradol, Bentelan e Omeprazolo, senza che mi fosse fornita un’adeguata informazione preventiva e senza un consenso informato specifico.
Non ho mai ricevuto copia del consenso informato eventualmente firmato.
→ Pertanto non è dimostrabile che io abbia autorizzato la somministrazione combinata di questi farmaci.
Dopo le dimissioni, non mi è stato garantito un adeguato periodo di osservazione, né mi sono stati forniti chiarimenti circa i rischi e le interazioni dei farmaci somministrati.
2. Sintomi e conseguenze subite
A partire da maggio 2025, ho iniziato a manifestare gravi effetti collaterali persistenti, tuttora presenti, che includono:
Dolori cronici - articolazioni, a spalle, braccia, mani .
Perdita di circa 10 kg in quattro mesi - perdita di massa muscolare.
Problemi gastrointestinali gravi con coliche, reflusso e difficoltà digestive
Disturbi respiratori
Problemi di respirazione profonda del diaframma addominale
Prurito intenso e rash cutanei documentati fotograficamente per oltre 4 mesi
Problemi di equilibrio e debolezza generale
Insonnia, irritabilità
Dolori renali e pancreas, alterazioni metaboliche
Questi sintomi coincidono temporalmente e clinicamente con i rischi documentati dei farmaci somministrati.
3. Violazioni normative e responsabilità potenziali
Richiamo l’attenzione della Direzione sui seguenti riferimenti normativi:
Art. 32 Costituzione Italiana:
Nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
Legge 219/2017 (“Norme in materia di consenso informato”):
Il consenso deve essere specifico, libero, informato e revocabile.
Non esiste un consenso “generico” o “in bianco”.
Giurisprudenza consolidata:
Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 28985/2019
“La somministrazione di farmaci senza consenso valido costituisce lesione della libertà personale.”
Corte Costituzionale, sent. n. 438/2008
“Il consenso informato è presupposto imprescindibile per la liceità di qualsiasi trattamento sanitario.”
Cassazione Penale, sent. n. 2437/2009
“L'assenza di consenso specifico configura il reato di lesioni personali.”
Codice Deontologico Medico (art. 33):
Il medico deve rispettare la volontà del paziente e tutelarne la dignità.
4. Sensibilità Chimica Multipla (MCS)
Sono portatore di MCS (Multiple Chemical Sensitivity), condizione che mi rende particolarmente vulnerabile agli effetti tossici dei farmaci.
Questa condizione avrebbe imposto:
Valutazione preventiva approfondita
Evitare combinazioni farmacologiche potenzialmente ad alto rischio.
In generale - Evitare detersivi, prodotti per la pulizia e qualsiasi cosa contenga profumo, indumenti e biancheria profumati.
Soggiornare in stanze con aria fresca.
Soggiornare all'aria fresca e dormire con la finestra aperta di notte.
In Ospedale il 27-28 Aprile ho trascorso la notte in ospedale con la finestra chiusa. L'infermiere hanno ignorato la mia richiesta.
Raccolta di consenso informato mirato
La somministrazione simultanea di Toradol, Bentelan e Omeprazolo, in assenza di valutazione del rischio e di consenso specifico, costituisce un potenziale aggravante.
5. Allegato tecnico-scientifico
Per supportare le mie affermazioni, allego un documento tecnico con riferimenti scientifici, analisi dei farmaci, rischi clinici e correlazioni sintomatologiche.
Analisi farmacologica, rischi clinici e correlazione sintomatologica
5.1 Tabella riassuntiva farmaci ed effetti collaterali
Farmaco Effetti collaterali documentati Sintomi riscontrati
Toradol Toradol (Ketorolac Trometamina)
Classe: FANS (Farmaco Antinfiammatorio Non Steroideo)
Indicazioni principali: dolore acuto moderato-severo
Rischi documentati:
Emorragie gastrointestinali, danno renale acuto, cefalea, vertigini e sonnolenza Ulcere e perforazioni gastriche, emorragie, disturbi digestivi coliche, nausea.

Prurito e brufoli da maggio giugno luglio agosto ..










Avvertenze AIFA:
Sebbene Tora-Dol non abbia dimostrato di aumentare gli eventi come l’infarto del cuore, non si può escludere tale rischio.
Attenzione: Tora-Dol non può essere considerato un semplice antidolorifico e richiede di essere impiegato sotto lo stretto controllo del medico
Risorse: https://farmaco-info.it/tora-dol.../foglio-illustrativode richiede monitoraggio renale e gastrico.
Bentelan (Betametasone)
Classe: Corticosteroide sistemico
Indicazioni principali: stati infiammatori severi
Rischi documentati:
Alterazioni - Squilibri ormonali e metaboliche
Osteoporosi e debolezza scheletro e muscolare
Ritenzione idrica e squilibri elettrolitici
Disturbi del sonno, ansia e irritabilità
ritenzione idrica,, irritabilità, gonfiore,
Avvertenze AIFA:
L’uso sistemico di corticosteroidi richiede prudenza in caso di comorbilità e monitoraggio attento.
Omeprazene
Classe: Inibitore di pompa protonica (IPP)
Indicazioni principali: prevenzione ulcere gastriche e reflusso
Rischi documentati:
Carenze nutrizionali (magnesio, vitamina B12)
Alterazione del microbiota intestinale
Rischio aumentato di infezioni intestinali e polmonari
Possibile peggioramento della funzione renale
Avvertenze EMA:
Disturbi intestinali, funzionalità renale e gastrica.
carenze nutrizionali, infezioni Flatulenze, coliche, debolezza, pompa protonica
Rischi clinici della combinazione dei farmaci
La combinazione simultanea di Toradol + Bentelan + Omeprazolo, specie in pazienti non monitorati, comporta:
Aumento del rischio di ulcere e sanguinamenti gastrici
Sovraccarico renale con possibile danno acuto
Interferenze ormonali dovute all’uso concomitante di corticosteroidi e FANS
Depressione immunitaria con aumento del rischio infettivo
Linee guida della Società Italiana di Farmacologia (SIF) raccomandano che tali combinazioni richiedono stretta supervisione clinica e consenso informato specifico.
Rischi clinici della combinazione dei farmaci
La combinazione simultanea di Toradol + Bentelan + Omeprazolo, specie in pazienti non monitorati, comporta:
Aumento del rischio di ulcere e sanguinamenti gastrici
Sovraccarico renale con possibile danno acuto
Interferenze ormonali dovute all’uso concomitante di corticosteroidi e FANS
Depressione immunitaria con aumento del rischio infettivo
Linee guida della Società Italiana di Farmacologia (SIF) raccomandano che tali combinazioni richiedono stretta supervisione clinica e consenso informato specifico.
Collegamento tra farmaci e sintomi riscontrati :
Sintomo
Farmaco correlato
Meccanismo documentato
Dolori articolari e muscolari Toradol, Bentelan
Alterazione elettrolitica, effetti catabolici
Coliche e disturbi digestivi
Toradol, Omeprazolo: Ulcere, alterazione flora intestinale
Rash cutanei e prurito Bentelan, Toradol Reazioni allergiche e immunologiche
Insonnia e irritabilità Bentelan Effetto collaterale noto dei corticosteroidi
Debolezza e perdita di peso
Tutti e tre Alterazioni metaboliche e digestive.
Rischi clinici della combinazione dei farmaci
La combinazione simultanea di Toradol + Bentelan + Omeprazolo, specie in pazienti non monitorati, comporta:
Aumento del rischio di ulcere e sanguinamenti gastrici
Sovraccarico renale con possibile danno acuto
Prurito - Brufoli dolorosi .
Interferenze ormonali dovute all’uso concomitante di corticosteroidi e FANS
Depressione immunitaria con aumento del rischio infettivo
Linee guida della Società Italiana di Farmacologia (SIF) raccomandano che tali combinazioni richiedono stretta supervisione clinica e consenso informato specifico.
L'assunzione congiunta e iniettata di Toradol, Bentelan e Omeprazolo presenta rischi di effetti collaterali gravi, tra cui tossicità gastrointestinale, sanguinamenti e problemi cardiaci o polmonari, che non sono indicati in caso di strappo muscolare, il quale richiede invece riposo, ghiaccio, compressione e, se necessario, un medico per una valutazione accurata.
Perché non è raccomandato iniettare Toradol, Bentelan e Omeprazolo insieme in caso di strappo muscolare:
Rischi di tossicità gastrointestinale:
Il Toradol (ketorolac) aumenta il rischio di ulcere e sanguinamenti gastrici, che potrebbero peggiorare in combinazione con altri farmaci o terapie.
Effetti sistemici gravi:
La combinazione di farmaci iniettabili può portare a effetti collaterali più rapidi e intensi, inclusi problemi cardiovascolari e polmonari.
Sostituzione dell'Omeprazolo:
L'Omeprazolo è un protettore gastrico, e la sua assunzione è volta a prevenire i danni allo stomaco causati dal Toradol; tuttavia, la somministrazione congiunta e iniettata richiede un'attenta supervisione medica.
Perché gli effetti collaterali non indicano che sia opportuno iniettare i farmaci quando si verifica un trauma muscolare:
Terapia per lo strappo muscolare:
Uno strappo muscolare necessita di riposo, applicazioni di ghiaccio, compressione ed elevazione (metodo RICE), non di un trattamento farmacologico iniettabile.
Farmaci specifici:
Per gestire il dolore e l'infiammazione in caso di strappo muscolare, il medico potrebbe prescrivere farmaci da assumere per via orale, a patto che non siano presenti controindicazioni.
Sostituzione dei farmaci:
La combinazione di Toradol, Bentelan e Omeprazolo non è indicata per l'auto-medicazione in caso di strappo muscolare, ma necessita di una valutazione da parte del medico.
Cosa fare in caso di strappo muscolare:

1. Consulta un medico:
Se sospetti uno strappo muscolare, consulta immediatamente un medico o un fisioterapista.

2. Riposo e trattamento locale:
Applica ghiaccio sulla zona colpita, comprimila e, se possibile, tienila sollevata.

3. Non auto-medicarti:
Non iniettare farmaci di tua iniziativa. La combinazione di Toradol, Bentelan e Omeprazolo iniettati comporta rischi significativi.

6. Richieste formali
Alla luce di quanto sopra, chiedo formalmente:
Copia integrale del consenso informato che si sostiene io abbia firmato.
Un incontro chiarificatore con Direzione Sanitaria e medici coinvolti.
Una relazione scritta che giustifichi la somministrazione combinata di questi farmaci.
Una valutazione clinica completa presso struttura indipendente, a spese dell’Ospedale.

7. Violazione dei principi deontologici
“Si evidenzia inoltre che le condotte sopra descritte costituiscono una violazione dei principi fondamentali del Giuramento di Ippocrate, in quanto il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente, a non nuocere e a garantire la sicurezza e la dignità del paziente stesso.”
8. Conclusioni
Mi riservo ogni ulteriore azione, anche in sede legale, qualora non riceva riscontro scritto entro 15  giorni dalla ricezione della presente.
Ho alterazioni del battito cardiaco, irregolare battito di quore e ogni tanto stordimento
Ho la sensazione di essere in preda a un processo di invecchiamento accelerato.


P.S, Informativa
L'assunzione congiunta e iniettata di Toradol, Bentelan e Omeprazolo presenta rischi di effetti collaterali gravi, tra cui tossicità gastrointestinale, sanguinamenti e problemi cardiaci o polmonari, che non sono indicati in caso di strappo muscolare, il quale richiede invece riposo, ghiaccio, compressione e, se necessario, un medico per una valutazione accurata.
Perché non è raccomandato iniettare Toradol, Bentelan e Omeprazolo insieme in caso di strappo muscolare:
Rischi di tossicità gastrointestinale:
Il Toradol (ketorolac) aumenta il rischio di ulcere e sanguinamenti gastrici, che potrebbero peggiorare in combinazione con altri farmaci o terapie.
Effetti sistemici gravi:
La combinazione di farmaci iniettabili può portare a effetti collaterali più rapidi e intensi, inclusi problemi cardiovascolari e polmonari.
Sostituzione dell'Omeprazolo:
L'Omeprazolo è un protettore gastrico, e la sua assunzione è volta a prevenire i danni allo stomaco causati dal Toradol; tuttavia, la somministrazione congiunta e iniettata richiede un'attenta supervisione medica.
Perché gli effetti collaterali non indicano che sia opportuno iniettare i farmaci quando si verifica un trauma muscolare:
Terapia per lo strappo muscolare:
Uno strappo muscolare necessita di riposo, applicazioni di ghiaccio, compressione ed elevazione (metodo RICE), non di un trattamento farmacologico iniettabile.
Farmaci specifici:
Per gestire il dolore e l'infiammazione in caso di strappo muscolare, il medico potrebbe prescrivere farmaci da assumere per via orale, a patto che non siano presenti controindicazioni.

Sostituzione dei farmaci:
La combinazione di Toradol, Bentelan e Omeprazolo non è indicata per l'auto-medicazione in caso di strappo muscolare, ma necessita di una valutazione da parte del medico.
Cosa fare in caso di strappo muscolare:
1. Consulta un medico:
Se sospetti uno strappo muscolare, consulta immediatamente un medico o un fisioterapista.

2. Riposo e trattamento locale:
Applica ghiaccio sulla zona colpita, comprimila e, se possibile, tienila sollevata.
3. Non auto-medicarti:
La combinazione di Toradol, Bentelan e Omeprazolo iniettati comporta rischi significativi. https://www.ordinifarmacistilombardia.it/967-linee-di...
LINEE DI INDIRIZZO PER LA SEGNALAZIONE DEI RECLAMI SUI DISPOSITIVI MEDICI
Il Ministero della Salute ha reso disponibili le linee di indirizzo per la segnalazione dei reclami sui dispositivi medici e sui dispositivi medico diagnostici in vitro, fornendo chiarimenti e indicazioni per una gestione armonizzata dei reclami sul territorio nazionale, con particolare riferimento alla definizione di reclamo e alla distinzione tra reclami e incidenti. Nel rinviare alla circolare ministeriale (clicca qui) per una disamina delle indicazioni ministeriali, si evidenziano alcuni aspetti.
un danno derivante dalla decisione medica, azione od omissione basata sulle informazioni o sui risultati forniti dal dispositivo per i dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Allegati: USB Stick
Foto e video documentazione dal 27 aprile al 09 Settembre 2025
Scheda microchip USB con registrazioni audio/video

Ho scritto anche alla Procura di Enna, fino oggi 28 Settembre niente risposta ....
Lettera :  Alla Procura della Repubblica.
Data :30 Giugno 2025
Viale Armando Diaz, n. 88 94100 - Enna.
Signore e Signori
Oggetto: Violazione dell'articolo 32 della Costituzione :
"Il diritto del paziente di rifiutare le cure trova fondamento nell’articolo 32 della Costituzione Italiana, il quale sancisce che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». Questo principio è stato poi ulteriormente sviluppato dalla giurisprudenza, che ha affermato il diritto all’autodeterminazione del paziente nelle scelte terapeutiche."
Oggetto: Accuse, causa della denuncia per lesioni personali colpose ... somministrazione non autorizzata di farmaci , contro la Dott.ssa Dora Bartolotta, dipendente del pronto soccorso dell'Ospedale di Nicosia, per violazione dell'Articolo 32 della Costituzione, con presunto danno consequenziale al paziente. Ha somministrato farmaci per via endovenosa nonostante i miei avvertimenti che mi fanno male e che non desideravo alcun farmaco. Grazie ai miei quasi 60 anni di esperienza in ambito farmacologico, non ho assunto farmaci negli ultimi 30 anni. Nessuno può obbligarmi ad assumere farmaci; non curano nulla e sono anche tossici.
Desidero che la Dott.ssa Dora Bartolotta venga sanzionata e affermato il mio diritto al risercimento del danno che ho subito, e che vorrete quantificare nel importo che appare congruo .
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No farmaci - No antidolorifici !
28 Novembre 2023 



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